Breaking News
Home / News A.O.T / Modifiche all’Allegato 26 di IØTVL

Modifiche all’Allegato 26 di IØTVL

L’entrata in vigore del Decreto 1°marzo 2021 che sostituisce l’Allegato 26, ha innescato fra i radioamatori, come facilmente prevedibile, una serie di interpretazioni spesso fuorvianti e contraddittorie sulle quali cercherò di offrire il mio contributo per fare chiarezza.

Vi riassumerò quindi le parti più significative delle nuove Norme, evitandovi richiami a Leggi/Decreti precedenti che vi porterebbero fuori strada.

Prima di tutto, è necessario avvisare coloro che normalmente non si occupano di questi argomenti, che a seguito del Decentramento Amministrativo che sposta le competenze dal Ministero dello Sviluppo Economico/Comunicazione agli Ispettorati Territoriali, il Ministro si è avvalso della facoltà prevista anche dalla Normativa precedente, oltre che dal Decreto Semplificazione, per RIORDINARE LA materia, quindi credetemi, “niente di nuovo sotto il sole di Roma” o “era già tutto previsto”, come avrebbe detto Riccardo Cocciante.

Preso atto del “passaggio di consegne”, è stato necessario apportare modifiche ad alcune procedure che ci riguardano, alle quali, d’ora in avanti, dovremo attenerci.

Il Decreto, si compone di un solo articolo che sostituisce integralmente l’Allegato n. 26.

L’Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, mantiene la sua validità a dieci anni.

Essa, o il suo rinnovo, si conseguono mediante la presentazione o invio della domanda, all’ispettorato territoriale della Regione di residenza del richiedente.

La variazione del numero degli apparati posseduti, non dev’essere più comunicata.

A seguito del recepimento da parte del Governo italiano della Raccomandazione CEPT TR 61a02, la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione inglese: “Harmonized Amateur Examination Certificate a HAREC a level CEPT TR 61a02”.

Ciò, si è reso necessario sia per armonizzare il documento a quello nell’area CEPT, sia per conformare il livello dell’esame sostenuto.

La patente di operatore di stazione di radioamatore, è rilasciata dagli Ispettorati Territoriali dopo il superamento dell’esame da effettuarsi dinanzi ad una commissione costituita presso gli uffici del sopra indicato Organismo.

I cittadini dei Paesi membri della CEPT in possesso della patente “HAREC” e quelli il cui Paese del quale detengono la cittadinanza, recepisce la Raccomandazione CEPT TR 61a02, “HAREC”, possono richiedere, previa domanda, la corrispondente patente italiana, qualora il loro soggiorno nel nostro Paese superi i tre mesi.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a richiedere al proprio ispettorato territoriale, il rilascio del duplicato, previa autocertificazione comprovante lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del titolo.

In conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione CEPT TR 61a02, gli esami per il conseguimento della patente sono costituiti da una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel Decreto consultabile nel Sito Istituzionale o in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per superarla, il candidato dovrà rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate.

La procedura d’esame, prevede che sia possibile effettuarla anche a distanza.

I portatori di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce loro anche di partecipare alle prove di esame a distanza, possono chiedere di sostenerla presso il proprio domicilio.

La commissione esaminatrice, vista la domanda, fisserà la data utile per lo svolgimento di tali esami, dandone comunicazione all’interessato.

Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC conforme alle nuove disposizioni di cui sopra.

La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, dev’essere in bollo, deve contenere le generalità del richiedente ed essere inviata all’ispettorato territoriale competente.

Essa deve essere accompagnata in oltre dai seguenti documenti: A) fotocopia avanti retro del documento di identità in corso di validità; B)attestazione del versamento prescritto per tassa esami; C) una marca da bollo del valore corrente.

Gli esami si svolgono almeno una volta l’anno, secondo una programmazione definita da ciascun ispettorato territoriale, entro il 30 aprile di ogni anno.

. Il modulo di domanda di ammissione agli esami e comunque tutta la modulistica per regolare le procedure di Istanza, possono essere scaricabili dal Sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

Le Norme che riguardano l’esonero dall’esame per coloro che dispongono di alcune specifiche lauree o Diplomi, non hanno subito variazioni e sono contenute all’interno del nuovo Decreto.

Il nominativo, resta formato dalla lettera I (nona lettera dell’alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla Regione di appartenenza e da un gruppo di lettere.

Il direttore generale per le attività territoriali, accertato l’esaurimento dei nominativi disponibili, può utilizzare non più di 7 caratteri complessivi per formare i nuovi nominativi da assegnare.

D’ora in poi quindi, non dovremo più chiederci “cosa avverrà quando saranno terminati”?

Il nominativo viene assegnato:

A) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; B) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone giuridiche, (vedi Associazioni).

Acquisizione del nominativo:

I titolari di patente radioamatoriale che volessero ottenere il nominativo di chiamata dovranno presentare domanda in bollo, seguendo la procedura telematica contenuta nel Sito istituzionale nella pagina dell’ispettorato competente per territorio.

Gli ispettorati territoriali rilasceranno telematicamente, il nominativo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Attenzione:
L’interessato ad un nominativo, può, se disponibile, richiedere il rilascio di quello appartenente al coniuge o ad un parente defunto in linea retta, certificandone il motivo.

Se alla scadenza naturale dell’autorizzazione generale, il radioamatore dovesse dimenticarsi di presentare il rinnovo, la sua Autorizzazione Générale decadrà mentre il nominativo assegnatogli rimarrà a disposizione per un anno, dopo di che, decadrà anch’esso e verrà di fatto cancellato dalla lista.

In tal caso, il richiedente dovrà procedere ad una nuova richiesta.

Sono rimaste invariate le Norme per ottenere la Licenza d’ascolto.

Basterà presentare domanda in bollo, scaricando la modulistica sul Sito Istituzionale sulla pagina dell’ispettorato Territoriale d’appartenenza.

La sigla distintiva SWL (Short Wave Listener) è formata da: “lettera I (Italia), numero di protocollo della domanda seguita dalla sigla della provincia di appartenenza.

L’Autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, ha validità dieci anni e, come il rinnovo, si consegue senza oneri, mediante la presentazione o l’invio della dichiarazione scaricabile dalla pagina dell’ispettorato Territoriale competente.

Attenzione:
Per evitare inutili fraintendimenti, memorizzate bene quanto sto per scrivervi e fate riflettere i vostri amici di radio, in questo modo si eviteranno brutte figure.

Le stazioni ripetitrici non presidiate, devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati “all’unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

N.B.
L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), non è la IARU, quindi, il famoso Band Plan di cui si sentesempreparlare a sproposito, non è una Legge dello Stato ed ovviamente, non può avere alcun valore giuridico in Italia, di conseguenza, “qualcuno di mia conoscenza che continua a parlare, purtroppo per lui, senza sapere, dovrebbe stavoltarinunciare alla crociata e metterselo bene in mente “.

La Norma infatti, fa riferimento al Piano Nazionale di Ripartizione delle Telecomunicazioni e la UIT, non è un’associazione radioamatoriale internazionale privata come la IARU, che, badate bene, accetta una sola Associazione radioamatoriale per Nazione e lascia fuori tutte le altre; alla faccia dell’ham spirit!

La UIT, è invece l’insieme degli Stati e dei Governi, un po’ come per noi potrebbe essere la Conferenza Stato Regioni o l’anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che ovviamente, trattano altri argomenti e rappresentano altre istanze, non le nostre.

Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate, nel caso delle associazioni radioamatoriali, è quello indicato nella scheda tecnica dell’impianto che va allegata alla domanda.

Egli è infatti, il responsabile del controllo delle apparecchiature, colui che ne assicura il funzionamento e lo spegnimento nei casi in cui esse dovessero provocare disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

Il nominativo della stazione, deve continuare ad essere ripetuto ogni 10 minuti.

ATTENZIONE:
Contrariamente a quanto ha dichiarato qualche ciarlatano che o sentito personalmente in radio, del quale non farò il nome per non sbertularlo, “è consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse”

Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite “possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze”, QUINDI, anche qui, (niente IARU).

L’esercizio della stazione di radioamatore, deve essere svolto in conformità alle Norme vigenti e le prescrizioni contenute nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (UIT), (no IARU).

Attenzione:
“È consentita l’interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell’attività di radioamatore”, quindi, si Echolink, SVXLINK ecc. Alla faccia dei gufi.

Resta in vigore il controllo dei locali e degli impianti delle stazioni di radioamatore da parte dei funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

L’Autorizzazione Generale, deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Fatte salve le eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore fisse o mobili/portatili, possono operare con la potenza massima di 500 W.

Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono comunque rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore, quindi, “cacciavite sì, ma con gli strumenti giusti e molta attenzione”!

Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore che dovessero prevedere bande di frequenza, classe di emissione o potenza diversa da quella assegnata dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle Norme di esercizio previste dalle Leggi italiane.

Sperando che questo mio lavoro, vi abbia aiutato a dissipare eventuali dubi interpretativi di questa nuova Normativa, vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato.


*Giuseppe Voci*
Presidente Onorario dell’Associazione Onda Telematica
i0tvl@ondatelematica.it

About Super User

Check Also

Il NET – Paese che vai… usanza che trovi.

Partendo dal proverbio che titola questo articolo, mi è venuto in mente di scrivere qualcosa …

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza "cookie tecnici" per fonirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Clicca su accetta per continuare a utilizzare questo sito. Questo messaggio, viene visualizzato sulla base della DELIBERA 19 marzo 2015 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line. (Delibera n. 161). (15A03333) (GU Serie Generale n.103 del 6-5-2015) Per informazioni: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/06/15A03333/sg Cosa sono i Cookie? http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077

Chiudi