Art. 1 Costituzione
- 1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata:
“Associazione Onda Telematica – ODV”, qui di seguito detta “Associazione”.
- 2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli art 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede
- 1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
- L’Associazione Onda Telematica ha vocazione nazionale; riconosce e promuove le Sedi Periferiche, attraverso la loro rappresentanza in seno agli organismi Nazionali e Internazionali; ne coordina le attività e favorisce il loro sviluppo sul territorio. Le Sedi Periferiche fanno capo all’Associazione Nazionale che pertanto deve essere riconosciuta organo superiore e centrale di riferimento. Non sono ammessi nomi di Sedi Periferiche riconducibili a regioni o insieme di regioni. Quelle estere debbono assumere il nome dello Stato estero in cui operano, seguito dal numero progressivo di costituzione.
Le Sedi Periferiche, composte da tutti gli associati residenti nel territorio di competenza, hanno il compito di svolgere l’attività istituzionale sul territorio medesimo.
La Sede Periferica è istituita con delibera dell’Assemblea dei soci con la quale è determinato altresì l’ambito territoriale di competenza.
La Sede Periferica è priva di autonomia istituzionale-giuridica ed ha la sola autonomia funzionale, patrimoniale e amministrativa, avente natura di mera sede distaccata con finalità operativa.
Gli associati appartenenti alla Sede Periferica nominano il responsabile della sede con voto favorevole della maggioranza degli stessi.
Il responsabile della Sede Periferica ha il coordinamento e la responsabilità delle attività
volte alla realizzazione delle attività operative dell’Associazione nell’ambito del territorio della
Sede Periferica medesima. Alla stessa, il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare specifici poteri di rappresentanza per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti. Il regolamento delle Sedi Periferiche deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale il quale provvede, se necessario, ad apportare gli eventuali correttivi per armonizzarlo al presente statuto ed ai regolamenti delle altre sedi periferiche già operanti.
La loro istituzione avverrà con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Ogni Sede Periferica dovrà fornire a quella Centrale tutti i recapiti aggiornati dei propri rappresentanti e della segreteria, per coordinare costantemente le attività delle istituzioni, e gli indirizzi di posta elettronica, utili al fine di ricevere tempestivamente ogni tipo di comunicazione destinata alle Sedi e/o ai suoi Soci.
Trascorso almeno un anno, dall’ultimo adempimento registrato fra la Sede Periferica e quella Centrale, ed in mancanza di corrette relazioni fra loro, verrà attivato il protocollo di controllo e monitoraggio delle Sedi Periferiche, i cui atti o comportamenti, sono considerati a rischio, che prevede l’acquisizione di notizie dettagliate ed aggiornate sulla consistenza della Sede stessa, sulle sue attività, conformità delle deliberazioni, e sul numero di eventuali iscritti. La documentazione acquisita, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, che ha il compito di ripristinare, ove possibile, le condizioni di funzionamento della Sede Periferica, secondo quanto previsto dal presente statuto, o deliberare, quale “ultima ratio”, lo scioglimento.
Resta inteso che i soci iscritti ad una Sede Periferica divenuta soppressa, rimangono iscritti alla sede Nazionale per l’anno in corso, salvo diverse disposizioni motivate. Al provvedimento di scioglimento di una Sede Periferica può motivatamente opporsi, entro il termine di 30 giorni, ogni socio appartenente alla Sede Periferica oggetto di provvedimento, e pienamente titolato, fornendo ulteriori elementi utili alla valutazione.
L’esito dell’opposizione viene discusso dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicato nel più breve tempo possibile.
Le Sedi Periferiche possono formalmente costituirsi a condizioni che:
1) eleggano in autonomia i propri responsabili.
2) tengano costantemente informata la Segreteria Nazionale in ordine alle loro deliberazioni.
3) inoltrino puntualmente copia del materiale contabile e delle schede di
iscrizione alla Segreteria Nazionale.
4) diffondano tempestivamente il materiale informativo proveniente dalla Presidenza, Vicepresidenza, Segreteria Nazionale, Consiglio Direttivo Nazionale.
5) Collaborino con il resto dell’Associazione nelle attività attraverso propri contributi ed adesioni proporzionate alla specifica disponibilità oggettiva.
6) mantengano efficienti ed aggiornati i propri strumenti di comunicazione e divulgazione (siti web e posta elettronica).
La Segreteria Nazionale è tenuta a:
1) inviare alle segreterie delle Sedi Periferiche copia dei bollettini, dei verbali e delle comunicazioni, affinché siano fatti pervenire ai soci della Sede Periferica.
2) riscuotere dalle Sedi Periferiche i versamenti delle quote associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti.
3) fornire, alle segreterie locali, le tessere sociali.
4) favorire al massimo lo scambio di notizie per giungere alla completa sinergia fra la Segreteria Nazionale e quelle periferiche.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
- 1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
- Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente con utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ad esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
- L’Associazione ispirandosi ai principi di solidarietà umana si prefigge come scopo solidaristico primario, quello di contribuire alla diffusione, alla conoscenza, allo studio e all’utilizzo delle radioemissioni e dei sistemi telematici utilizzati ai fini del mutuo soccorso e pubblica utilità, principalmente nell’ambito della protezione civile. Inoltre intende sostenere e valorizzare la presenza dei radioamatori (siano essi CB o con Autorizzazione Generale), nella vita pubblica, evidenziando lo scopo primario del loro operare e sviluppandone l’indirizzo educativo e sociale, nella direzione di quanto prefisso dall’Associazione e con l’intento di agire a favore della collettività.
- L’Associazione si prefigge di operare nell’ambito della Protezione Civile e di collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, con le Autorità di Pubblica Sicurezza,
con le forze di soccorso ed i corpi o associazioni operanti nell’ambito della protezione civile, mediante il mirato e qualificato utilizzo di apparecchiature radio ricetrasmittenti, per svolgere azioni di collegamento e coordinamento attraverso i piani operativi di intervento nazionali, regionali, provinciali e comunali nei casi di calamità, o in occasione di manifestazioni pubbliche, ove viene richiesto un intervento qualificato utile alla collettività.
- Si propone di offrire ai propri associati, così come previsto dalla legislazione in materia di protezione civile, l’apprendimento di nozioni teoriche e pratiche, mediante l’approfondimento delle tematiche riguardanti le radioemissioni, la loro sperimentazione in nuove tecnologie, e delle norme nazionali ed europee in materia di protezione civile e pubblico intervento, anche con esercitazioni di protezione civile, con particolare cura dell’operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell’emergenza. A tal fine saranno organizzati corsi di formazione tenuti da esperti nei particolari settori e attività di simulazione nel territorio, per applicare le conoscenze apprese. Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti nel territorio nazionale, regionale, e comunale.
- 3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
- L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi
di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
- 1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
- 2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti
altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, provvederà a deliberare in occasione della prima riunione successiva.
- 4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
- 1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
- 2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
- 3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni
degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali entro la data e per l’ammontare, fissati dal Consiglio Direttivo.
- 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di
volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttiv Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata a far data dalla presentazione, interrompendo di fatto l’appartenenza l’Associazione. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 8 Organi dell’Associazione
- 1. Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) c) il Presidente;
- d) d) Organo di controllo (eventuale).
2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quinquennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
- 1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
- 2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante
delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
- 4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale
Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua
richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione stessa.
- 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
- 1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo del totale degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta
da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
- 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all’Assemblea.
- 3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretari Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati.
- I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Nel caso non esistano ulteriori eletti in graduatoria il Consiglio Direttivo Nazionale può indire elezioni per le cariche mancanti, nei termini previsti dall’art.10 comma 2 del presente statuto. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Ad esclusione della rappresentanza legale, ad ogni membro potrà essere attribuito un massimo di due incarichi.
- Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
- 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione è composto dai membri Fondatori, quali primi elementi del Consiglio Direttivo. Essi scelgono la denominazione dell’Associazione, la città in cui risiede la Sede Nazionale ed il logo che ne richiamerà l’immagine.
- 2. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
- 3. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta inoltre:
- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere;
- c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che dovrà deliberare con maggioranza ordinaria;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
- h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (ai sensi dell’art. 33, comma 1, del DL.117/07);
- k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
- m) nominare eventuali “Coadiutori Assistenti”.
Art. 15 Il Presidente
- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni
ed è rieleggibile.
- 3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttiv
- 4. Il Presidente in particolare:
- a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, con l’obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata
di altro componente il Consiglio.
Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere
- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete:
- a) La redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttiv b) Curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo;
- c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
- 3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) Predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 17 Organo di Controllo
- 1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lg n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
- 2. L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
- 2. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione
legale dei conti.
Art. 18 Libri sociali
L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
– libro degli associati;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 19 Risorse economiche
- 1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del
D.Lgs. n. 117/2017, da:
- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del Lgs. n. 117/2017.
- 2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativ
- 3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4. L’Associazione riceve contributi dalle Sedi Periferiche in ordine al 30% di ogni quota sul
singolo aderente alla medesima.
Art. 20 Esercizio finanziario
- 1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni ann
- 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- 3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi
di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
- 1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
- 2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente tra gli associati.
- 3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del Lgs. n. 117/2017 allora quando istituito.
- 4. Per quanto attiene ai beni, acquistati, reperiti e gestiti a titolo privato dai soci
dell’Associazione, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e/o di proprietà e gestione dei membri delle Sedi Periferiche (postazioni private/pubbliche, apparati radio, modem, computer, antenne, ripetitori, alimentatori, telecomandi, cavi, interfacce, strumenti di misura, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e comunque beni materiali di cui risulti tangibile la proprietà), messi a disposizione per l’associazione gratuitamente per attività associative, sono considerati esclusi dal patrimonio dell’Associazione. Non potranno essere quindi vantati rimborsi, risarcimenti dovuti ad usura e/o danneggiamento dei materiali, e comunque per nessuna tipologia di guasto, rottura o deterioramento, e quindi rientreranno in possesso dei legittimi proprietari “nella condizione in cui si trovano”, allo scioglimento dell’associazione.
Art. 22 Logo Distintivo e Tesserini Sociali
Il nome ed il logo distintivo dell’Associazione appartengono all’Associazione stessa che ne può concedere l’uso per iscritto ai Soci, alle Sedi Periferiche o ad altri soggetti anche esterni all’Associazione, dietro opportuna richiesta, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In nessun caso il nome ed il logo distintivo dell’Associazione dovranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o attività diverse da quelle concesse o comunque difformi dagli scopi e dai principi dell’Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Per nessun motivo il nome ed il logo distintivo dell’Associazione dovranno essere usati in iniziative, attività, eventi, documenti o luoghi che possano ledere la dignità, ed il buon nome dell’Associazione stessa e dei Soci da essa rappresentati. Anche i tesserini sociali appartengono all’Associazione.
Il Socio è tenuto a custodire il tesserino sociale rilasciatogli gratuitamente al momento della iscrizione. In caso di smarrimento o deterioramento dello stesso, egli dovrà presentare denuncia alle autorità competenti, darne comunicazione all’Associazione e richiedere un duplicato a proprie spese. Il tesserino sociale dovrà essere ritornato all’Associazione nei casi indicati al Titolo III e specificati nell’art. 7 del presente statuto. L’Associazione si riserva la facoltà di sostituire i tesserini sociali in qualsiasi momento.
Art. 23 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.