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Statuto A.O.T.

Art. 1 Costituzione

  1. 1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata:

“Associazione Onda Telematica – ODV”, qui di seguito detta  “Associazione”.

  1. 2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli art 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali  dell’ordinamento  giuridico,    per  il  perseguimento  senza  scopo di  lucro  neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione adotta la qualifica e  l’acronimo ODV nella propria denominazione che  ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. 3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. 1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma
  2. 2. Con delibera  del  Consiglio  Direttivo  potrà  essere  individuata  e  trasferita  la  sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  1. L’Associazione Onda Telematica ha vocazione nazionale; riconosce e promuove le Sedi Periferiche, attraverso la loro rappresentanza in seno agli organismi Nazionali e Internazionali; ne coordina le attività e favorisce il loro sviluppo sul territorio. Le Sedi Periferiche fanno capo all’Associazione Nazionale che  pertanto deve  essere riconosciuta organo superiore e centrale di riferimento. Non sono ammessi nomi di Sedi Periferiche riconducibili a regioni o insieme di regioni. Quelle estere debbono assumere il nome  dello Stato  estero in cui operano, seguito dal numero progressivo di costituzione.

Le Sedi Periferiche, composte da tutti gli associati residenti nel territorio di competenza, hanno il compito di svolgere l’attività istituzionale sul territorio medesimo.

La Sede Periferica è istituita con delibera dell’Assemblea dei soci con la quale è determinato altresì l’ambito territoriale di competenza.

La Sede Periferica è priva di autonomia istituzionale-giuridica ed ha la sola autonomia funzionale, patrimoniale e amministrativa, avente natura di mera  sede distaccata con finalità operativa.

 

Gli associati appartenenti alla Sede Periferica nominano il responsabile della sede con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Il responsabile della Sede Periferica ha il coordinamento e la responsabilità delle attività

volte alla realizzazione delle attività operative dell’Associazione nell’ambito del territorio della

Sede Periferica medesima. Alla stessa, il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare specifici poteri di rappresentanza per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti. Il regolamento delle Sedi Periferiche deve  essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale il quale provvede, se necessario, ad apportare gli eventuali correttivi per armonizzarlo al presente statuto ed ai regolamenti delle altre sedi periferiche già operanti.

La loro istituzione avverrà con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Ogni Sede Periferica dovrà fornire a quella Centrale tutti i recapiti aggiornati dei propri rappresentanti e della segreteria, per coordinare costantemente le attività delle istituzioni, e gli indirizzi di posta elettronica, utili al fine di ricevere tempestivamente ogni tipo di comunicazione destinata alle Sedi e/o ai suoi Soci.

Trascorso almeno un anno, dall’ultimo adempimento registrato fra la Sede Periferica e quella Centrale, ed in mancanza di corrette relazioni fra loro, verrà attivato il protocollo di controllo e monitoraggio delle Sedi Periferiche, i cui atti o comportamenti, sono considerati a rischio, che prevede l’acquisizione di notizie dettagliate ed aggiornate sulla consistenza della Sede stessa, sulle sue attività, conformità delle deliberazioni, e sul numero di eventuali iscritti. La documentazione acquisita, sarà oggetto di valutazione da parte  del Consiglio Direttivo Nazionale, che  ha il compito di ripristinare, ove possibile, le condizioni di funzionamento della Sede Periferica, secondo quanto previsto dal presente statuto, o deliberare, quale “ultima ratio”, lo scioglimento.

Resta inteso che  i soci iscritti ad una Sede Periferica divenuta soppressa, rimangono iscritti alla sede Nazionale per l’anno in corso, salvo diverse disposizioni motivate. Al provvedimento di scioglimento di una Sede Periferica può motivatamente opporsi, entro il termine di 30 giorni, ogni socio appartenente alla Sede Periferica oggetto di provvedimento, e pienamente titolato, fornendo ulteriori elementi utili alla valutazione.

L’esito dell’opposizione viene discusso dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicato nel più breve  tempo  possibile.

Le Sedi Periferiche possono formalmente costituirsi a condizioni che:

1)   eleggano in autonomia i propri responsabili.

2)   tengano costantemente informata la Segreteria Nazionale in ordine alle loro deliberazioni.

3)   inoltrino puntualmente copia del materiale contabile e delle schede di

iscrizione alla Segreteria Nazionale.

4)   diffondano tempestivamente il materiale informativo proveniente dalla Presidenza, Vicepresidenza, Segreteria Nazionale, Consiglio Direttivo Nazionale.

5)   Collaborino con il resto dell’Associazione nelle attività attraverso propri contributi ed adesioni proporzionate alla specifica disponibilità oggettiva.

6)   mantengano efficienti ed aggiornati i propri strumenti di comunicazione e divulgazione (siti web e posta elettronica).

 

La Segreteria Nazionale è tenuta a:

1)   inviare alle segreterie delle Sedi Periferiche copia dei bollettini, dei verbali e delle comunicazioni, affinché siano fatti pervenire ai soci della Sede Periferica.

2)   riscuotere dalle Sedi Periferiche i versamenti delle quote  associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti.

3)   fornire, alle segreterie locali, le tessere sociali.

4)   favorire al massimo lo scambio di notizie per giungere alla completa sinergia fra la Segreteria Nazionale e quelle periferiche.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. 1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è   apartitica   e  si  atterrà  ai   seguenti   principi:   assenza  di   fine   di   lucro, democraticità  della  struttura, gratuità  delle  prestazioni  dei  volontari  associati,  elettività  e gratuità delle cariche sociali.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017   prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi  in  modo  prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  3. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente con utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ad esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

  • L’Associazione ispirandosi  ai  principi  di  solidarietà  umana si  prefigge  come  scopo solidaristico primario, quello di contribuire alla diffusione, alla conoscenza, allo studio e  all’utilizzo delle radioemissioni e  dei sistemi telematici utilizzati ai fini  del mutuo soccorso e pubblica utilità, principalmente nell’ambito della protezione civile. Inoltre intende sostenere e  valorizzare la presenza dei radioamatori (siano essi CB o con Autorizzazione Generale), nella vita pubblica, evidenziando lo scopo primario del loro operare e  sviluppandone  l’indirizzo educativo e  sociale,  nella  direzione di quanto prefisso dall’Associazione e con l’intento di agire a favore della collettività.
  • L’Associazione  si   prefigge   di   operare  nell’ambito   della   Protezione   Civile   e   di collaborare con  le Pubbliche Amministrazioni, con  le Autorità di Pubblica Sicurezza,

con le forze di soccorso ed i corpi o associazioni operanti nell’ambito della protezione civile, mediante il mirato e qualificato utilizzo di apparecchiature radio ricetrasmittenti, per  svolgere azioni di collegamento e  coordinamento attraverso i  piani operativi di intervento  nazionali,  regionali,  provinciali  e  comunali  nei  casi  di  calamità,  o  in occasione di manifestazioni pubbliche, ove  viene richiesto un  intervento qualificato utile alla collettività.

  • Si propone di offrire ai propri associati, così come previsto dalla legislazione in materia di protezione civile, l’apprendimento di nozioni teoriche e pratiche, mediante l’approfondimento  delle  tematiche  riguardanti  le  radioemissioni,  la  loro sperimentazione in nuove  tecnologie, e delle norme  nazionali ed europee in materia di protezione civile e pubblico intervento, anche con esercitazioni di protezione civile, con particolare cura dell’operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell’emergenza. A tal fine saranno organizzati corsi di formazione tenuti da esperti nei particolari settori e attività di simulazione nel territorio, per  applicare le conoscenze apprese. Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti nel territorio nazionale, regionale, e comunale.
  1. 3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi

di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

  1. 5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

  1. 1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo  espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che  intendano partecipare alle attività dell’associazione con  la loro opera, competenze e  conoscenze. Il  numero degli associati non  può  essere inferiore al minimo stabilito dal   Codice del Terzo  Settore; in caso contrario la compagine associativa deve  essere integrata entro  un anno.
  2. 2. Sono associati dell’Associazione coloro  che  hanno partecipato  alla  costituzione  e quanti

altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota  di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve  essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

  1. 3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro

60  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  può  chiedere  che  sull’istanza  si  pronunci

l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, provvederà a deliberare in occasione della prima riunione successiva.

  1. 4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. 1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. 2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. 3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. 4. Gli associati hanno l’obbligo di  rispettare  le  norme  del  presente Statuto, le  deliberazioni

degli organi dell’Associazione e di pagare le quote  sociali entro  la data  e per  l’ammontare, fissati dal Consiglio Direttivo.

  1. 5. I  volontari   associati  svolgono   in   modo   personale,   spontaneo  e  gratuito   l’attività   di

volontariato per  la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

  1. 6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non  può  essere retribuita in alcun modo,  neanche dai beneficiari. Al  volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per  l’attività prestata, entro  i limiti  e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttiv Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  2. 7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni  associato  può   recedere  dall’associazione  in  qualsiasi  momento dandone    comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà  decorrenza immediata a far data  dalla presentazione, interrompendo di fatto l’appartenenza l’Associazione. Resta fermo l’obbligo per  il  pagamento della quota  associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento  della quota  associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione,  o  qualora intervengano gravi motivi  che  rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il  provvedimento di esclusione dovrà  essere comunicato con  lettera raccomandata all’interessato, che  potrà  ricorrere entro  trenta giorni all’Assemblea.   In tal caso il  Presidente deve  provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta  giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell’Associazione

  1. 1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. a) l’Assemblea degli Associati;
  3. b) b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. c) c) il Presidente;
  5. d) d) Organo di controllo (eventuale).

2  Tutte  le cariche associative sono elettive, sono svolte a  titolo gratuito e  hanno durata quinquennale; per gli associati che  ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. 1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. 2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante

delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

  1. 4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
  2. a) delineare, esaminare ed  approvare gli indirizzi, i  programmi e  le direttive generali dell’Associazione;
  3. b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  4. c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  5. d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale

Organo di controllo;

  1. e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  2. f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua

richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

  1. g) deliberare   in   merito   al   ricorso   sul   provvedimento   di   esclusione   dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  2. h) deliberare su ogni altro argomento che  il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre. i)    deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  3. j) deliberare    sullo    scioglimento,    la    trasformazione,    la    fusione    o   la    scissione

dell’Associazione stessa.

  1. 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. 1. L’Assemblea è composta da  tutti gli associati e  deve  essere convocata dal Presidente, almeno una  volta l’anno, entro  il 30 aprile, per  l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve  inoltre essere convocata ogni qualvolta ne  faccia  richiesta  motivata  almeno  un  decimo  del  totale  degli  associati;  in  tal  caso il Presidente deve  provvedere alla convocazione entro  15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve  essere tenuta entro  30 giorni dalla convocazione.
  2. 2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta

da  inviarsi almeno 15 giorni prima della data  fissata per  la riunione, ovvero  con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve  contenere il giorno, il luogo e  l’ora per  la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. 2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il

diritto di intervento all’Assemblea.

  1. 3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  2. 4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei

voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche  statutarie  dell’Associazione  è  necessaria  la  presenza della  maggioranza  degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve  essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

  1. 5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretari Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del  Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati.
  1. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro  posto l’associato  o  gli  associati  che  nell’ultima  elezione  assembleare seguivano  nella  graduatoria  della  votazione.  Nel  caso  non   esistano  ulteriori  eletti  in graduatoria il Consiglio Direttivo Nazionale può  indire elezioni per  le cariche mancanti, nei termini previsti dall’art.10 comma 2 del presente statuto. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che  sono in carica all’atto della loro nomina. Se  vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il presidente deve  convocare l’assemblea per nuove  elezioni.
  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Ad esclusione della rappresentanza legale, ad ogni membro potrà essere attribuito un massimo di due incarichi.
  1. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 Convocazione e validità del  Consiglio Direttivo Nazionale

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno  una   volta  per  ogni  esercizio  per  deliberare  in  ordine  al  bilancio consuntivo e  all’eventuale preventivo da  presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  1. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno otto  giorni prima della data  fissata per  la riunione. L’avviso deve  contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi  intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

  1. 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione è composto dai membri Fondatori, quali primi elementi del Consiglio Direttivo. Essi scelgono la denominazione dell’Associazione, la città in cui risiede la Sede Nazionale ed il logo che ne richiamerà l’immagine.
  1. 2. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  1. 3. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta inoltre:
  1. a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  1. b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere;
  1. c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  1. d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  1. e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà  essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che dovrà  deliberare con maggioranza ordinaria;
  1. f) indire adunanze, convegni, ecc.;
  1. g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  1. h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  1. i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  1. j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (ai sensi dell’art. 33, comma 1, del DL.117/07);
  1. k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione;  Ai non  associati  a favore  dei  quali  è deliberato  tale  conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
  1. l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
  1. m) nominare eventuali “Coadiutori Assistenti”.

Art. 15 Il Presidente

  1. 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni

ed è rieleggibile.

  1. 3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttiv
  2. 4. Il Presidente in particolare:
  3. a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  4. b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti  correnti  bancari  e  postali  e  operare  sugli  stessi;  compiere ordinarie  operazioni  finanziarie  e  bancarie;  eseguire  incassi  di  qualsiasi  natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
  5. 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  6. 6. In caso di  urgenza può  adottare,  altresì,  provvedimenti  di  competenza del  Consiglio

Direttivo, con l’obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

  1. 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Per  le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata

di altro componente il Consiglio.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. 2. Al Segretario compete:
  3. a) La redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttiv b)      Curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio

Direttivo;

  1. c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati  e del registro dei volontari.
  2. 3. Al Tesoriere spetta il compito di:
  3. a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
  4. b) Predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

  1. 1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lg n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve  essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

  1. 2. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della  legge,  dello  statuto e  sul  rispetto   dei   principi   di   corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e  sul  suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di  monitoraggio  dell’osservanza  delle  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di

utilità sociale.

  1. 2. Il componente dell’Organo di controllo può  in qualsiasi momento procedere  ad  atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può  chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  2. 3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione

legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L’Associazione deve  tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

–     libro degli associati;

–     registro dei volontari, che  svolgono la loro attività in modo non occasionale;

–     libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

–     libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

  1. 1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel  rispetto  dei  limiti previsti  dall’art.  33  del

D.Lgs. n. 117/2017, da:

  1. a) quote  associative;
  2. b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  3. c) donazioni e lasciti testamentari;
  4. d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  5. e) contributi e apporti  erogati  da  parte  di  amministrazioni pubbliche,  compresi  i rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  7. g) rendite patrimoniali;
  8. h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del Lgs. n. 117/2017.
  9. 2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativ
  10. 3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  1. 4. L’Associazione riceve contributi dalle Sedi Periferiche in ordine al 30% di ogni quota  sul

singolo aderente alla medesima.

Art. 20 Esercizio finanziario

  1. 1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni ann
  2. 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni  prima  della  data   stabilita  per   l’Assemblea  ordinaria  annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. 3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi

di gestione, così come  le componenti patrimoniali con  essi conseguiti, non  potranno essere distribuiti neppure in modo  indiretto, ma  dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. 1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. 2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli

preferibilmente tra gli associati.

  1. 3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra  gli  associati, ma  saranno devolute ad  altro ente  del terzo  settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del Lgs. n. 117/2017 allora quando istituito.
  2. 4. Per   quanto  attiene   ai   beni,   acquistati,   reperiti   e   gestiti   a   titolo   privato   dai   soci

dell’Associazione, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e/o di proprietà e gestione dei membri delle Sedi Periferiche (postazioni private/pubbliche, apparati radio, modem, computer, antenne, ripetitori, alimentatori, telecomandi, cavi, interfacce, strumenti di misura, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e comunque beni materiali di cui risulti tangibile la proprietà), messi   a   disposizione   per   l’associazione   gratuitamente  per   attività   associative,   sono considerati esclusi dal patrimonio dell’Associazione. Non potranno essere quindi vantati rimborsi, risarcimenti dovuti ad  usura e/o  danneggiamento dei materiali, e  comunque per nessuna tipologia di guasto, rottura  o deterioramento, e quindi rientreranno in possesso dei legittimi proprietari “nella condizione in cui si trovano”, allo scioglimento dell’associazione.

Art. 22 Logo Distintivo e Tesserini Sociali

Il nome  ed  il logo  distintivo  dell’Associazione  appartengono all’Associazione  stessa  che  ne può concedere l’uso per iscritto ai Soci, alle Sedi Periferiche o ad altri soggetti anche esterni all’Associazione, dietro opportuna richiesta, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In nessun caso il  nome  ed  il  logo distintivo dell’Associazione dovranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o attività diverse da quelle concesse o comunque difformi dagli scopi e dai principi dell’Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Per  nessun motivo il  nome  ed  il  logo distintivo dell’Associazione dovranno essere usati in iniziative, attività, eventi, documenti o luoghi che  possano ledere la dignità, ed il buon  nome dell’Associazione  stessa  e   dei  Soci  da   essa  rappresentati.  Anche   i   tesserini  sociali appartengono all’Associazione.

Il Socio è tenuto  a custodire il tesserino sociale rilasciatogli gratuitamente al momento della iscrizione.  In  caso di  smarrimento  o  deterioramento  dello  stesso, egli  dovrà   presentare denuncia  alle  autorità competenti,  darne comunicazione  all’Associazione  e  richiedere un duplicato a proprie spese. Il tesserino sociale dovrà  essere ritornato all’Associazione nei casi indicati al Titolo III e specificati nell’art. 7 del presente statuto. L’Associazione si riserva la facoltà di sostituire i tesserini sociali in qualsiasi momento.

Art. 23 Disposizioni generali

Per  quanto non  previsto dal presente  Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e  dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017,  n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme  del Codice Civile.

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