Statuto A.O.T.

STATUTO
TITOLO I
Art. 1 Costituzione
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Associazione Onda Telematica (abbr.:A.O.T.)”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente Statuto.

Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede legale nazionale a Roma, secondo quanto stabiliscono i soci Fondatori attraverso l’ Atto Costitutivo.
2. L'Associazione Onda Telematica ha vocazione nazionale; riconosce e promuove le Sedi Periferiche, attraverso la loro rappresentanza in seno agli organismi Nazionali e Internazionali; ne coordina le attività e favorisce il loro sviluppo sul territorio.
Le Sedi Periferiche fanno capo alla Associazione Nazionale che pertanto deve essere riconosciuta organo superiore e centrale di riferimento.
Le Sedi Periferiche devono assumere il nome della provincia o del comune di costituzione.
Non sono ammessi nomi di Sedi Periferiche riconducibili a regioni o insieme di regioni.
Quelle estere debbono assumere il nome dello Stato estero in cui operano, seguito dal numero progressivo di costituzione.
Le Sedi Periferiche, composte da tutti gli associati residenti nel territorio di competenza, hanno il compito di svolgere l’attività istituzionale sul territorio medesimo.
La Sede Periferica è istituita con delibera dell’Assemblea dei soci con la quale è determinato altresì l’ambito territoriale di competenza.
La Sede Periferica è priva di autonomia istituzionale ed ha la sola autonomia funzionale, patrimoniale e amministrativa, avendo natura di mera sede distaccata con finalità operativa.
Gli associati appartenenti alla Sede Periferica nominano il responsabile della sede con voto favorevole della maggioranza degli stessi.
Il responsabile della Sede Periferica ha il coordinamento e la responsabilità delle attività volte alla realizzazione delle attività operative dell’Associazione nell’ambito del territorio della Sede Periferica medesima. Alla stessa, il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare specifici poteri di rappresentanza per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti.
Il regolamento delle Sedi Periferiche deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale il quale provvede, se necessario, ad apportare gli eventuali correttivi per armonizzarlo al presente statuto ed ai regolamenti delle altre sedi periferiche già operanti.
La loro istituzione avverrà con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Ogni Sede Periferica dovrà fornire a quella Centrale tutti i recapiti aggiornati dei propri rappresentanti e della segreteria, per coordinare costantemente le attività delle istituzioni, e gli indirizzi di posta elettronica, utili al fine di ricevere tempestivamente ogni tipo di comunicazione destinata alle Sedi e/o ai suoi Soci.
Trascorso almeno un anno, dall'ultimo adempimento registrato fra la Sede Periferica e quella Centrale, ed in mancanza di corrette relazioni fra loro, verrà attivato il protocollo di controllo e monitoraggio delle Sedi Periferiche, i cui atti o comportamenti, sono considerati a rischio, che prevede l'acquisizione di notizie dettagliate ed aggiornate sulla consistenza della Sede stessa, sulle sue attività, conformità delle deliberazioni, e sul numero di eventuali iscritti.
La documentazione acquisita, sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, che ha il compito di ripristinare, ove possibile, le condizioni di funzionamento della Sede Periferica, secondo quanto previsto dal presente statuto, o deliberarne, quale “ultima ratio”, lo scioglimento.
Resta inteso che i soci iscritti ad una Sede Periferica divenuta soppressa, rimangono iscritti alla sede Nazionale per l'anno in corso, salvo diverse disposizioni motivate. Al provvedimento di scioglimento di una Sede Periferica può motivatamente opporsi, entro il termine di 30 giorni, ogni socio appartenente alla Sede Periferica oggetto di provvedimento, e pienamente titolato, fornendo ulteriori elementi utili alla valutazione.
L'esito dell'opposizione viene discusso dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicato nel più breve tempo possibile.
Le Sedi Periferiche possono formalmente costituirsi a condizioni che:
- eleggano i propri responsabili.
- tengano costantemente informata la Segreteria Nazionale in ordine alle loro deliberazioni.
- inviino puntualmente copia del materiale contabile e delle schede di iscrizione alla Segreteria Nazionale.
- diffondano tempestivamente il materiale informativo proveniente dalla Segreteria Nazionale, Presidenza e Vice-Presidenza, Consiglio Direttivo Nazionale.
- collaborino con il resto dell'Associazione nelle attività attraverso propri contributi ed adesioni proporzionate alla specifica disponibilità oggettiva.
- mantengano efficienti ed aggiornati i propri strumenti di comunicazione e divulgazione (siti web e posta elettronica).
La Segreteria Nazionale è tenuta a:
- inviare alle segreterie delle Sedi Periferiche copia dei bollettini, dei verbali e delle comunicazioni, affinché siano fatti pervenire ai soci della Sede Periferica.
- riscuotere dalle Sedi Periferiche i versamenti delle quote associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti.
- fornire, alle segreterie locali, le tessere sociali.
- favorire al massimo lo scambio di notizie per giungere alla completa sinergia fra la Segreteria Nazionale e quelle periferiche.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
Art.4 Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
L’Associazione ispirandosi ai principi di solidarietà umana si prefigge come scopo solidaristico primario, quello di contribuire alla diffusione, alla conoscenza, allo studio e all’ utilizzo delle radioemissioni e dei sistemi telematici utilizzati ai fini del mutuo soccorso e pubblica utilità, principalmente nell’ambito della protezione civile.
Inoltre intende sostenere e valorizzare la presenza dei radioamatori (siano essi CB o con Autorizzazione Generale), nella vita pubblica, evidenziandone lo scopo primario del loro operare e sviluppandone l’indirizzo educativo e sociale, nella direzione di quanto prefisso dall'Associazione e con l’intento di agire a favore della collettività.
L’Associazione si prefigge di operare nell’ambito della Protezione Civile e di collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, con le Autorità di Pubblica Sicurezza, con le forze di soccorso ed i corpi o associazioni operanti nell’ambito della protezione civile, mediante il mirato e qualificato utilizzo di apparecchiature radio ricetrasmittenti, per svolgere azioni di collegamento e coordinamento attraverso i piani operativi d’intervento nazionali, regionali, provinciali e comunali nei casi di calamità, o in occasione di manifestazioni pubbliche, ove viene richiesto un intervento qualificato utile alla collettività.
Si propone di offrire ai propri associati, così come previsto dalla legislazione in materia di protezione civile, l’apprendimento di nozioni teoriche e pratiche, mediante l'approfondimento delle tematiche riguardanti le radioemissioni, la loro sperimentazione in nuove tecnologie, e delle norme nazionali ed europee in materia di protezione civile e pubblico intervento, anche con esercitazioni di protezione civile, con particolare cura dell’operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell’emergenza. A tal fine saranno organizzati corsi di formazione tenuti da esperti nei particolari settori e attività di simulazione nel territorio, per applicare le conoscenze apprese. Le attività di cui sopra sono svolte dall’ Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti nel territorio nazionale, regionale, e comunale.
Attuare le necessarie attività di coordinamento tra le sedi periferiche al fine di gestire l’emergenza di protezione civile, secondo le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile e suoi organi.
Le Sedi Periferiche estere, dovranno seguire i principi ispiratori dell'Associazione, contenuti nello Statuto associativo, ed in conformità alle Leggi vigenti del Paese in cui operano.
3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione pubblica sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
TITOLO III
Art. 5 Associati
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Nazionale e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, deliberati dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .
6. Non è ammesso per associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
7. Coloro che prestano attività di volontariato, e quindi i soci “Operativi”, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
Decesso;
Dimissioni: ogni associato con atto unilaterale e recettizio, può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, nei limiti e nelle modalità previste dal 2° comma dell’art. 24 c.c., dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle norme dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente, dovrà provvedere alla convocazione dell’assise, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la stessa dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
A decadimento della qualità di associato, lo stesso non può ripetere i contributi versati né vantare diritti sul patrimonio dell’ente.
TITOLO IV
Art. 8 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 9 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 10 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. Qual'ora l’associato, che disponga di una delega, sia egli stesso improvvisamente impossibilitato a partecipare all’Assemblea, potrà farsi personalmente delegare da un altro socio, ma perderà la delega a rappresentare.
4. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, determinandone il numero, e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo Nazionale vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi membri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’associazione è composto dai membri Fondatori, quali primi elementi del Consiglio Direttivo. Essi scelgono la denominazione dell'Associazione, la città in cui risiederà la Sede Nazionale ed il logo che ne richiamerà l'immagine.
2. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
3. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Consigliere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 266/91);
k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
m) nominare eventuali “Coadiutori Assistenti”.
Art. 15 Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Al Presidente in particolare compete:
a) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale ;
b) il compimentodi tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare l’apertura di conti correnti bancari o postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
c) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 16 Il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere
1. Il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.
b) la cura e la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
4. Al Consigliere spetta il compito di:
a) fornire pareri ai provvedimenti del Consiglio Direttivo;
b) suggerire argomenti tesi al miglioramento ed allo sviluppo delle finalità associative.
Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per cinque anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori dei Conti spetta:
a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) la supervisione, la sorveglianza e la gestione dell’andamento associativo in tutte le sue manifestazioni, nonchè il rispetto delle norme a cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle contenute nel presente Statuto;
c) la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale da presentare all’Assemblea.
Art. 18 I Coadiutori Assistenti
1. I Coadiutori Assistenti sono eventualmente eletti dal Consiglio Direttivo, qualora si ritenga necessario. Potranno essere scelti fra i soci in numero massimo di tre e durano in carica per cinque anni.
2. Ai Coadiutori Assistenti spetta:
a) di aiutare il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere sulle attività di loro responsabilità.
TITOLO V
Art. 19 Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative dei singoli aderenti
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari;
h) beni acquistati su delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione riceve contributi dalle Sedi Periferiche in ordine al 30% di ogni quota sul singolo aderente alla medesima.
Art. 20 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo Nazionale redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
TITOLO VI
Art. 21 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma dovranno essere devolute ad altre organizzazioni di volontariato aventi analogo settore d'intervento, ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.
4. Per quanto attiene ai beni, acquistati, reperiti e gestiti a titolo privato dai soci dell’Associazione, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale e/o di proprietà e gestione dei membri delle Sedi Periferiche (postazioni private/pubbliche, apparati radio, modem, computer, antenne, ripetitori, alimentatori, telecomandi, cavi, interfacce, strumenti di misura, gruppi di continuità, gruppi elettrogeni e comunque beni materiali di cui risulti tangibile la proprietà), messi a disposizione gratuitamente per attività associative, sono considerati esclusi dal patrimonio dell’Associazione. Non potranno essere quindi vantati rimborsi, risarcimenti dovuti ad usura e/o danneggiamento dei materiali, e comunque per nessuna tipologia di guasto, rottura o deterioramento, e quindi rientreranno in possesso dei legittimi proprietari “nella condizione in cui si trovano”.
TITOLO VII
Art. 22 Logo Distintivo e Tesserini Sociali
Il nome ed il logo distintivo dell'Associazione appartengono all'Associazione stessa che ne può concedere l'uso per iscritto ai Soci, alle Sedi Periferiche o ad altri soggetti anche esterni all'Associazione, dietro opportuna richiesta, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
In nessun caso il nome ed il logo distintivo dell'Associazione dovranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o attività diverse da quelle concesse o comunque difformi dagli scopi e dai principi dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Per nessun motivo il nome ed il logo distintivo dell'Associazione dovranno essere usati in iniziative, attività, eventi, documenti o luoghi che possano ledere la dignità, ed il buon nome dell'Associazione stessa e dei Soci da essa rappresentati.
Anche i tesserini sociali appartengono all’Associazione.
Il Socio è tenuto a custodire il tesserino sociale rilasciatogli gratuitamente al momento della iscrizione.
In caso di smarrimento o deterioramento dello stesso, egli dovrà presentare denuncia alle autorità competenti, darne comunicazione all’Associazione e richiedere un duplicato a proprie spese.
Il tesserino sociale dovrà essere riconsegnato all’Associazione nei casi indicati al Titolo III e specificati nell’art. 7 del presente statuto.
L’Associazione si riserva la facoltà di sostituire i tesserini sociali in qualsiasi momento.
Art. 23 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

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